Lavoro straordinario: le regole
Le procedure corrette da seguire se ci si deve fermare oltre l'orario di lavoro. Ricordando la cosa più importante: lavoro è dignità!

Articolo della Redazione
Da ormai più di un anno, precisamente dall’8 ottobre 2012, la Banca ha cambiato le regole interne per l’autorizzazione al lavoro straordinario.
Modificare le regole interne, naturalmente, non significa modificare la legge né il Contratto. Non significa, cioè, che lo straordinario è diventato “gratuito” per l’Azienda.
Il lavoro, arte dell’uomo di modificare l’ambiente attorno a sé tramite il proprio sforzo fisico e intellettuale, è dignità. Lavorando come dipendenti, siamo ben felici di contribuire alla crescita della nostra Azienda alla quale assicuriamo dedizione nello svolgimento dei compiti che ci vengono assegnati, ma non è pensabile che la stessa Azienda non ci riconosca il nostro sforzo attraverso gli istituti prestabiliti. Il nostro lavoro ha valore!
Oltre a questa premessa quasi filosofica, vi sono ovviamente le previsioni delle leggi e del CCNL. Se viene svolta una prestazione lavorativa, il datore di lavoro è obbligato a versare – oltre allo stipendio – una serie di contributi (ad esempio all’Inps). Se questo non avviene, siamo di fronte a forme di lavoro nero!
Inoltre, l’assicurazione INAIL copre gli infortuni sul lavoro e sul tragitto casa–lavoro e lavoro–casa in connessione con l’orario di lavoro. Significa che se il mio orario termina ad esempio alle 16,30 e casa mia dista 15 km dall’ufficio, sarà arduo sostenere che l’incidente avvenuto alle 18,50 è un infortunio in itinere, a meno che chiaramente non vi sia l’autorizzazione al lavoro straordinario.
È quindi evidente che Intesa Sanpaolo non intende disattendere alcuna legge, alcun articolo del Contratto Nazionale né alcuna previsione Inail. Tanto è vero che, già più di un anno fa (il 27 dicembre 2012), ha pubblicato sulla intranet un messaggio estremamente chiaro che qui riportiamo:
In base alle regole contrattuali e alle disposizioni aziendali vigenti, ai lavoratori inquadrati tra le Aree professionali, il cui rapporto di lavoro è a tempo pieno, si ricorda che eventuali prestazioni:
- aggiuntive a quelle giornaliere obbligatorie
- oppure da espletare in giornata in cui non è prevista l’ordinaria prestazione di lavoro
devono essere preventivamente richieste dal Responsabile della UOG e da questi sottoposte all'approvazione della funzione Personale competente per ambito organizzativo.
Analogamente si deve procedere nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale per le prestazioni aggiuntive svolte oltre quella giornaliera obbligatoria (cd. lavoro supplementare).
Pertanto tutte le prestazioni oltre il normale orario di lavoro, che devono essere contenute entro i limiti di quelle aventi effettivo carattere di urgenza e di non differibilità, devono essere preventivamente autorizzate.
Non è conseguentemente consentito ai lavoratori prestare (e ai Responsabili delle UOG far prestare) attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro senza la citata autorizzazione.
La stessa permanenza nei locali aziendali oltre il normale orario di lavoro per ragioni diverse dallo svolgimento delle attività lavorative è vietata dalla normativa contrattuale vigente.
Ne consegue che nessun dipendente può trattenersi nei locali aziendali al di fuori del suo normale orario di lavoro se non è espressamente autorizzato a svolgere prestazioni “straordinarie” dal responsabile dell’unità organizzativa a cui è assegnato o presso cui lavora e dalla struttura del personale di area competente.
Il rispetto di tale regola è importante anche in un’ottica di garanzia della tutela della salute del lavoratore in quanto i trattamenti a carico dell’INAIL e a beneficio dei lavoratori dipendenti previsti dalla normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono erogati sul presupposto che sussista un nesso di causa tra l’attività lavorativa e l’evento infortunio.
Purtroppo, girando alcune filiali e chiacchierando con alcuni colleghi, alcuni aspetti non appaiono ancora oggi chiari e credo sia utile ricordare schematicamente alcuni punti importanti.
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Il lavoro straordinario si chiama così perché va oltre l’ordinario: va dunque richiesto in caso di indifferibilità della prestazione. L’abuso di lavoro straordinario, per quanto riconosciuto e retribuito, sottrae tempo libero alla persona e appare a mio parere assurdo soprattutto in un momento contingente in cui l’assenza di lavoro è il male numero uno del nostro Paese e non solo.
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In caso di necessità di fermarsi oltre il proprio orario, è essenziale richiedere (possibilmente in forma scritta, ad esempio con una mail) al proprio Responsabile l’autorizzazione. Questi, a sua volta, inoltrerà il tutto alla funzione del Personale. Soltanto ricevuta l’autorizzazione possiamo fermarci a lavoro e vedere riconosciuti tutti gli istituti previsti (pagamento o accumulazione in Banca delle Ore).
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In caso di mancata autorizzazione, siamo obbligati a lasciare i locali aziendali. Non importa quanto improcrastinabile noi possiamo ritenere il compito che volevamo svolgere: chi è preposto per decidere a riguardo, ha stabilito che non ci possiamo trattenere oltre.
Questa è la procedura corretta da seguire. La funzione del Personale d’Area autorizza di massima tutte le richieste che ricevono dalle filiali per quadrature di cassa (compresi eventuali ammanchi dei colleghi), per caricamento bancomat e per tutte le altre operazioni indifferibili (ad esempio in caso di giornate di scadenza).
Se, dunque, esiste qualche direttore che vuol dimostrare come la sua filiale vada avanti a “straordinario zero”, lo faccia pure ma non a spese dei colleghi. Se non vuole chiedere l’autorizzazione alla preposta funzione d’Area lo faccia pure, ma nessun collega potrà fermarsi!
Dunque, l’invito è a seguire ciò che l’Azienda ci dice di fare, nulla di più. Se vi fossero delle strane pressioni, più o meno esplicite, contrarie a quanto il nostro datore di lavoro ci impone, vi invitiamo a segnalarcele immediatamente.
Un accenno, invece, ai Quadri Direttivi. Per loro non si applicano tutte le regole che abbiamo appena spiegato. Il CCNL, infatti, prevede per loro l’autogestione dell’orario. Significa che, avendo come riferimento l’orario delle Aree Professionali, possono gestire autonomamente le proprie prestazioni. Può significare anche che un giorno si lavorerà di più le 7 ore e 30 minuti previsti. Ma non vuol dire regalare all’Azienda il proprio tempo, bensì poterlo recuperare in autonomia.
Intendiamoci: nessuno ha interesse – né il lavoratore né il datore – a spaccare il minuto e a conteggiare ogni secondo di prestazione lavorativa. Dev’essere però molto chiaro che il Quadro Direttivo non è quel collega che “fa straordinario gratis”. Autogestione dell’orario non significa aumento dell’orario!