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Il lavoro al videoterminale

La legge fissa degli importanti paletti per il lavoro al videoterminale. Nelle filiali, però, non esiste alcun lavoratore considerato videoterminalista

Il Decreto leg. 81/2008  al TITOLO VII,  con gli articoli dal 172 al 179, tratta delle attrezzature munite di videoterminali:  nel nostro lavoro l’uso di tali attrezzature ci impegna per quasi la totalità delle giornata ed è quindi di massima importanza essere debitamente informati.

 

Alcuni concetti:

 

Videoterminale. Uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

 

Posto di lavoro. E’ l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera o con altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse (con telefono, modem, stampante, ecc.) la sedia, il piano di lavoro, nonche’ l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.

 

Lavoratore.  Colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le previste interruzioni.

 

Il Datore di Lavoro deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:

 

  1. Ai rischi per la vista e per gli occhi;

  2. Ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;

  3. Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Deve quindi adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi eventualmente riscontrati sottoponendo i lavoratori alla sorveglianza sanitaria prevista sotto il controllo del Medico Competente.

La visita medica è in genere quinquennale (o biennale per gli oltre cinquantenni e per i lavoratori con prescrizioni:  il Medico Competente può stabilire periodicità diverse a seconda dei casi).

E’ interesse dei lavoratori assicurarsi che tale obbligo sia rispettato.

 

 Eventualmente,  se qualcuno non  è considerato addetto videoterminalista o per dimenticanza o perché proviene da una mansione lavorativa che non lo prevedeva e/o se ci sono ritardi nelle convocazioni per controlli medici, è opportuno comunicare l’anomalia al proprio Responsabile ed eventualmente ai R.L.S. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza).

 

Inoltre il Datore di Lavoro:

  1. Fornisce ai lavoratori informazioni in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività, la protezione degli occhi e della vista;

  2. Assicura ai lavoratori una formazione adeguata .

 

Per quanto riguarda la formazione, ritengo utile sensibilizzare sull’importanza di partecipare con particolare attenzione ai  corsi predisposti dall’azienda sulla Salute e Sicurezza.

 

La grande anomalia presente nel sistema bancario è che in tutta le rete filiali non esiste un solo addetto ai videoterminali.

Le aziende hanno effettuato delle rilevazioni a campione per Gruppi Omogenei dalle quali è risultato che nessun lavoratore è impegnato per venti ore settimanali con l’uso di tali attrezzature.

Noi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (in ambito Intesa Sanpaolo) abbiamo contestato tali risultati richiedendo nuove rilevazioni che contemplino anche un nostro coinvolgimento.

Forse anche a causa della disdetta dell’accordo sui R.L.S., a distanza di un anno non abbiamo ricevuto alcun riscontro: pertanto cercheremo di percorrere altre vie per ottenere una migliore tutela della salute dei lavoratori tutti.           

Articolo di Valter CASALE – RSA Fiba ISGS Torino e RLS

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